Copertina Regolamento GPSR: creazioni handmade, etichette, quaderno e lente su un tavolo artigianale.

Prepari creazioni fatte a mano per i mercatini in Toscana? Il regolamento GPSR per i prodotti handmade richiede di affrontare tre questioni concrete: sicurezza degli oggetti, possibilità di identificarli e informazioni da dare al cliente.

Il GPSR, cioè il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, si applica dal 13 dicembre 2024. È una norma europea: non esiste un GPSR diverso per la Toscana. Qui lo spieghiamo pensando a hobbisti e creativi che partecipano ai mercatini toscani, distinguendolo dalle regole regionali sulla vendita. [1][2]

In Toscana: vendere le proprie creazioni non è semplice rivendita

Per i mercatini dei non professionisti, la legge toscana prevede vendita o baratto occasionale di merci prodotte dal partecipante stesso. Questa possibilità non copre l’acquisto di prodotti finiti da rivendere senza lavorazione. Gli articoli 32 e 40 bis della legge regionale 62/2018 prevedono anche tesserino e limiti di partecipazione e valore. [8]

La vendita delle proprie opere d’arte o dell’ingegno creativo ha una previsione distinta nell’articolo 9 della stessa legge. Non tutti gli oggetti fatti a mano rientrano automaticamente in questa categoria. Per capire quale percorso ti riguarda, descrivi prodotti e lavorazioni al Comune o al SUAP, lo Sportello unico per le attività produttive. [8]

Per tesserino e partecipazione trovi la guida su O.P.I. e hobbista con tesserino. Essere ammessi al mercatino non certifica la sicurezza dei prodotti: i due controlli restano distinti.

Nota per chi partecipa fuori Toscana: le regole regionali sui mercatini e sui non professionisti possono cambiare. Verifica quelle del luogo dell’evento; il GPSR resta il riferimento europeo per la sicurezza.

Il GPSR riguarda anche un hobbista?

Definirsi hobbista non basta per essere esenti. Il regolamento riguarda la fornitura di prodotti nell’ambito di un’attività commerciale, anche quando sono offerti gratuitamente. Non prevede un’esenzione generale sotto i 5.000 euro, né sotto un certo numero di mercatini. Anche lavorare da casa o realizzare pezzi unici non elimina, da solo, gli obblighi. [1][4]

Vendere privatamente un proprio oggetto usato è una situazione diversa dal produrre creazioni da offrire al pubblico. Per capire se rientri nel GPSR conta l’attività concreta: che cosa realizzi, come lo proponi e come vendi. La dicitura «vendita occasionale» non risolve automaticamente la questione. In caso di dubbio, descrivi la tua attività all’ente competente o a un professionista. [4]

Da dove partire: che cosa vendi e a chi serve?

Prima di preparare un’etichetta, identifica il prodotto e il suo uso. Una decorazione, un giocattolo e una lampada non seguono necessariamente le stesse regole.

  • Il GPSR è il quadro generale: riguarda i prodotti di consumo, anche usati o riparati, nei limiti del regolamento. Sono escluse alcune categorie, fra cui alimenti, medicinali e oggetti di antiquariato secondo la definizione della norma. [1]
  • Alcune categorie hanno regole europee proprie: per un giocattolo fatto a mano devi partire dalle norme sui giocattoli; per una lampada, da quelle applicabili ai prodotti elettrici.
  • Possono esserci obblighi aggiuntivi: tessili, candele, cosmetici e oggetti a contatto con alimenti richiedono verifiche specifiche, anche su materiali, composizione ed etichettatura.

In pratica, non usare la stessa lista di obblighi per ogni oggetto. Se una norma europea specifica copre già un rischio, si segue quella. Per i giocattoli, per esempio, documentazione ed etichette vanno verificate nelle regole della categoria: non si applica la parte del GPSR che contiene l’articolo 9. Possono invece restare applicabili altre disposizioni GPSR, come quelle sulle offerte online. È il criterio stabilito dall’articolo 2 per le categorie coperte dalla normativa europea di armonizzazione. [1][3]

Le indicazioni su documenti ed etichette che seguono descrivono il caso in cui si applica l’articolo 9. Usale insieme alle regole del tuo prodotto. Sul blog trovi gli approfondimenti su bigiotteria handmade, prodotti tessili e lampade e materiale elettrico.

Compro materiali o oggetti, li lavoro e li vendo: di chi è la responsabilità?

«Fabbricante» non significa necessariamente fabbrica: può essere anche una persona che crea un oggetto e lo vende con il proprio nome o marchio. Per capire il tuo ruolo, distingui questi casi. Gli esempi riguardano la sicurezza del prodotto: non stabiliscono da soli se puoi venderlo come hobbista o creativo. [1]

Acquisto perline e componenti → creo un bracciale → lo vendo

Realizzi un nuovo prodotto finito: se lo commercializzi con il tuo nome o marchio, sei il fabbricante del bracciale. Il fornitore delle perline non diventa il fabbricante della tua creazione. Devi valutare l’insieme: materiali a contatto con la pelle, chiusure, tenuta delle parti e destinatari, oltre alle regole specifiche della bigiotteria. [1]

Conserva i riferimenti dei fornitori e i documenti dei componenti, collegandoli al modello realizzato. Sono utili per i tuoi controlli, ma non dimostrano da soli la sicurezza del bracciale assemblato. Lo stesso ragionamento vale per stoffa trasformata in una borsa o legno lavorato per creare una decorazione.

Acquisto una borsa o un capo → lo dipingo o ricamo → lo rivendo

Qui parti da un prodotto già realizzato. Non ogni decorazione è automaticamente una «modifica sostanziale», ma devi verificare cosa cambia: per esempio, compatibilità della pittura con il tessuto e l’uso previsto, parti applicate che possono staccarsi o lavorazioni che indeboliscono il materiale. Sono esempi di aspetti da valutare, non una classificazione automatica.

L’articolo 13 considera sostanziale una modifica che incide sulla sicurezza e soddisfa insieme tre condizioni: non era prevista nella valutazione iniziale dei rischi; cambia un pericolo, ne crea uno nuovo o aumenta il rischio; non è fatta dal consumatore, o per suo conto, per il proprio uso. In questo caso assumi gli obblighi del fabbricante per la parte modificata o per l’intero prodotto se la modifica incide sulla sua sicurezza. [1]

C’è anche un’altra situazione: se immetti il prodotto sul mercato con il tuo nome o marchio, l’articolo 13 ti attribuisce gli obblighi del fabbricante anche senza basarsi su una modifica sostanziale. Perciò non basta dire «la borsa l’ho comprata già fatta». Verifica sia l’intervento sia il modo in cui presenti e commercializzi il prodotto. [1]

Conserva i dati del prodotto di partenza, del produttore e dei materiali aggiunti; descrivi la lavorazione e i controlli svolti. Mantieni le informazioni obbligatorie pertinenti, come quelle sulla composizione tessile, e verifica se occorra integrarle o aggiornarle.

Prima di portarlo a un mercatino toscano: una personalizzazione non dimostra da sola che l’oggetto rientri fra le merci da te prodotte o fra le tue opere creative. Per una borsa acquistata e decorata, fai verificare al Comune la lavorazione concreta e la categoria con cui partecipi. Il controllo GPSR non sostituisce questa verifica. [8]

1. Controlla i possibili rischi prima di vendere

Il GPSR richiede di vendere soltanto prodotti sicuri. Prima di proporre una creazione, considera l’uso previsto e gli altri usi che puoi ragionevolmente aspettarti, anche da parte di bambini. Quando si applica l’articolo 9, il fabbricante deve fare un’analisi interna dei rischi e preparare la documentazione tecnica. [1]

Parti da un esemplare completo, con accessori e confezione. Queste domande aiutano a impostare il lavoro:

  • Materiali: conosco composizione e impiego previsto di tessuti, colle, vernici e metalli?
  • Costruzione: ci sono parti che possono staccarsi, spigoli, punte o giunzioni fragili?
  • Utilizzo: che cosa succede con calore, umidità, usura o manutenzione?
  • Persone: un bambino può raggiungere o usare l’oggetto? Quali rischi comporta?
  • Soluzioni: quali materiali, lavorazioni, controlli o istruzioni devo cambiare per ridurre i rischi?

Per esempio, per una decorazione in legno con cordino potresti esaminare schegge, tenuta delle parti incollate, finitura e possibili rischi del cordino. Se emerge un difetto, può essere necessario cambiare il progetto: un’avvertenza sul cartellino non risolve un assemblaggio pericoloso.

Queste domande non sostituiscono le verifiche richieste per il prodotto concreto. Il GPSR non impone un certificato di laboratorio per ogni oggetto, ma possono servire prove specifiche e competenze tecniche. Una prova casalinga non equivale automaticamente a una verifica secondo norma. [1][3]

2. Prepara una cartella con i documenti del prodotto

La «documentazione tecnica» raccoglie le informazioni utili a valutarne la sicurezza. L’articolo 9 richiede almeno una descrizione generale e le caratteristiche essenziali; in base ai rischi, anche analisi, soluzioni adottate, eventuali rapporti di prova e norme applicate. Va aggiornata e conservata a disposizione delle autorità per dieci anni dalla prima immissione del prodotto sul mercato. [1]

Per organizzarti, puoi raccogliere:

  • Foto, descrizione, dimensioni e uso previsto.
  • Materiali, componenti, fornitori e relativi documenti disponibili.
  • Rischi individuati, misure adottate e controlli effettuati.
  • Eventuali prove e riferimenti tecnici applicabili.
  • Etichette, istruzioni e informazioni usate negli annunci online.
  • Codici che collegano modelli, lotti o singoli pezzi ai documenti.

Puoi organizzare una cartella per modello, tenendo traccia delle differenze rilevanti. Se cambi un materiale o una lavorazione, verifica se cambia anche la sicurezza. Il fascicolo serve alle autorità: non devi consegnarlo integralmente a ogni cliente. Non è un «certificato GPSR» e non coincide con una dichiarazione di conformità. [1][3]

3. Rendi il prodotto riconoscibile e lascia i tuoi contatti

Per il fabbricante soggetto all’articolo 9, il prodotto deve avere un identificativo leggibile: per esempio un codice di modello, lotto o pezzo. «Lotto» indica un gruppo di prodotti identificato insieme. Per un pezzo unico puoi usare un codice individuale; non è imposto un codice a barre universale. [1]

Servono inoltre nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, indirizzo postale e contatto elettronico. Se il punto di contatto è diverso, va indicato anche il relativo recapito postale o elettronico. Una e-mail funzionante è una soluzione semplice: il solo telefono o un sito senza possibilità di contatto diretto non bastano. [1][4]

Dove vanno scritti questi dati?

Di regola, sul prodotto. Se dimensioni o natura non consentono di riportare l’identificativo, puoi metterlo sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento. Per i dati del fabbricante, queste alternative sono ammesse quando non è possibile indicarli sul prodotto. Il solo motivo estetico non basta a giustificare lo spostamento. [1][4]

Una traccia per raccogliere le informazioni

Prodotto: descrizione del modello
Codice: identificativo del modello, lotto o pezzo
Fabbricante: nome o denominazione/marchio registrati, secondo il caso
Indirizzo: recapito postale completo
Contatto elettronico: e-mail o altro canale diretto conforme
Uso e sicurezza: istruzioni e avvertenze necessarie per quel prodotto.

È una traccia da adattare, non un’etichetta già valida per qualsiasi oggetto. Per una borsa tessile, per esempio, possono servire anche indicazioni sulla composizione. Le istruzioni di sicurezza devono essere chiare e nella lingua richiesta nel paese di vendita. Possono non servire se il prodotto si usa in sicurezza e come previsto senza di esse; restano però gli obblighi di identificazione e contatto. [1]

Un QR code può aggiungere informazioni, ma non sostituisce da solo quelle fisiche richieste. [1][4]

4. Preparati a gestire eventuali problemi

Per il fabbricante soggetto all’articolo 9, il lavoro continua dopo la vendita: servono un canale accessibile per le segnalazioni e un registro dei reclami sulla sicurezza, dei richiami e degli interventi correttivi. I dati personali nel registro vanno limitati al necessario e conservati solo per il tempo utile all’indagine, comunque non oltre cinque anni dall’inserimento. [1]

Se hai motivo di ritenere pericoloso un prodotto venduto, devi intervenire subito, informare i consumatori e notificare le autorità tramite il Safety Business Gateway, il portale europeo per queste segnalazioni. Il ritiro ferma i prodotti ancora nella catena di vendita; il richiamo riguarda quelli già arrivati ai clienti. [1][7]

Gli incidenti con morte o gravi conseguenze per salute e sicurezza vanno notificati senza indebito ritardo secondo l’articolo 20. In caso di richiamo per sicurezza, il cliente deve ricevere un rimedio gratuito e tempestivo: normalmente una scelta tra almeno due opzioni fra riparazione, sostituzione e rimborso, salvo le eccezioni previste. [1][7]

Domande frequenti

Devo mettere il marchio CE sulle mie creazioni?

Non per il solo fatto che si applica il GPSR. La marcatura CE riguarda le categorie per cui una norma la richiede, come i giocattoli e diversi prodotti elettrici. Un pupazzo destinato al gioco non diventa una decorazione scrivendo «non è un giocattolo» sul cartellino: contano caratteristiche, destinazione e presentazione. [3][5]

E le creazioni realizzate prima del dicembre 2024?

Averle realizzate prima non basta. L’articolo 51 riguarda i prodotti già immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 e conformi alla precedente direttiva. «Immissione sul mercato» significa la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato dell’Unione: non coincide semplicemente con la data di fabbricazione o di acquisto dei materiali. [1]

La checklist prima del mercatino

  • Ho verificato quali regole valgono per il mio prodotto e il mio ruolo?
  • Ho valutato i rischi e risolto i problemi emersi?
  • Ho raccolto e aggiornato i documenti necessari?
  • Il prodotto è identificabile e riporta i contatti richiesti?
  • Ho inserito le istruzioni e le avvertenze necessarie?
  • Gli annunci online contengono le informazioni richieste?
  • So come ricevere e gestire una segnalazione di sicurezza?

Per iniziare, scegli un modello della tua collezione e segui il percorso dai materiali al cliente. Se non sai valutare un rischio o individuare le regole corrette, chiedi un supporto competente prima di proporlo in vendita. Gli esempi di questa guida aiutano a organizzare il lavoro, ma non attestano la conformità di una creazione.

Aggiornamento italiano: il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78, in vigore dal 16 maggio 2026, ha adeguato le norme nazionali al GPSR. Per controlli e sanzioni consulta anche questo testo: le guide e le FAQ più vecchie possono descrivere il quadro precedente. [6]

Fonti ufficiali e riferimenti

Verifica editoriale: 17 ottobre 2026. Il testo del regolamento e gli atti normativi prevalgono sulle sintesi; le FAQ hanno funzione esplicativa. Gli esempi di organizzazione ed etichetta sono elaborazioni editoriali di Hobbistando e vanno adattati al prodotto concreto.


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Nota informativa
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale, amministrativa o professionale. Norme, regolamenti e obblighi possono variare nel tempo e dipendere dal Comune, dalla Regione, dal tipo di attività svolta, dal regolamento del singolo evento o dalla situazione concreta.
Per casi specifici è sempre consigliabile verificare le fonti ufficiali, consultare gli enti competenti o rivolgersi a un professionista qualificato.

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