Nei mercatini creativi si incontrano frequentemente espressioni come “hobbista”, “creativo”, “operatore del proprio ingegno”, “O.P.I.” e “non professionista”. Questi termini vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma dal punto di vista amministrativo e fiscale non indicano necessariamente la stessa situazione.
La distinzione è particolarmente importante in Toscana, dove la normativa regionale disciplina espressamente i mercatini dei non professionisti e prevede il rilascio di un tesserino.
In sintesi, l’O.P.I., cioè l’operatore che vende proprie opere dell’ingegno a carattere creativo, viene individuato soprattutto in base alla natura originale e creativa delle opere proposte. Il non professionista con tesserino, precedentemente indicato dalla normativa toscana come hobbista, è invece una figura amministrativa regionale autorizzata a partecipare occasionalmente a specifici mercatini entro precisi limiti.
Essere O.P.I. o possedere il tesserino, tuttavia, non determina automaticamente il trattamento fiscale dell’attività. Occasionalità amministrativa e occasionalità fiscale sono concetti collegati, ma non perfettamente coincidenti.
Cosa significa O.P.I.
La sigla O.P.I. viene comunemente utilizzata per indicare l’operatore del proprio ingegno. Non si tratta, però, di una qualifica professionale nazionale, di una forma d’impresa o di uno specifico regime fiscale.
Il riferimento normativo nasce dall’esclusione prevista dalla disciplina del commercio per chi vende o espone:
- proprie opere d’arte;
- proprie opere dell’ingegno a carattere creativo;
- proprie pubblicazioni scientifiche o informative;
- opere realizzate anche mediante supporti informatici.
In Toscana questa esclusione è contenuta nell’articolo 9 della Legge regionale n. 62 del 2018, che richiama le opere creative individuate dall’articolo 2575 del Codice civile. Una disposizione analoga è presente nella normativa nazionale sul commercio. [1]
Questa esclusione significa che la vendita diretta delle vere opere dell’ingegno creativo non viene automaticamente trattata come una normale attività di commercio al dettaglio.
Non significa, però, che qualsiasi oggetto realizzato a mano possa essere automaticamente definito opera dell’ingegno.
Un prodotto fatto a mano è sempre un’opera dell’ingegno?
No. “Fatto a mano” e “opera dell’ingegno creativo” non sono necessariamente la stessa cosa.
Il Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha chiarito che non ogni attività artigianale, compreso l’artigianato artistico, può essere considerata automaticamente opera dell’ingegno creativo. [2]
Per avvicinarsi al concetto di O.P.I., l’opera dovrebbe presentare elementi come:
- un contributo creativo personale;
- una riconoscibile originalità;
- una realizzazione direttamente attribuibile all’autore;
- una produzione non meramente seriale;
- caratteristiche che vadano oltre la semplice esecuzione manuale di un modello comune.
Un quadro originale, una scultura, un’illustrazione d’autore o un oggetto artistico progettato personalmente possono avere caratteristiche compatibili con l’opera dell’ingegno.
Al contrario, il semplice assemblaggio di componenti acquistati, la riproduzione continuativa dello stesso modello o la produzione di articoli standardizzati potrebbero essere più difficilmente qualificabili come opere dell’ingegno creativo.
Non esiste comunque un elenco nazionale completo che permetta di stabilire automaticamente quali prodotti siano O.P.I. La valutazione deve essere effettuata caso per caso e può spettare al Comune o all’organo incaricato dei controlli.
Chi è l’hobbista con tesserino in Toscana
La normativa toscana oggi utilizza ufficialmente l’espressione non professionista, mentre in passato utilizzava il termine hobbista.
Il non professionista è il soggetto che, senza possedere il titolo abilitativo previsto per il commercio su area pubblica, vende o baratta occasionalmente merci da lui stesso prodotte e di modico valore.
L’articolo 40-bis della Legge regionale Toscana n. 62 del 2018 stabilisce precise condizioni. [3]
Il non professionista:
- deve vendere o barattare beni da lui stesso prodotti;
- deve operare in modo saltuario oppure occasionale;
- non può partecipare a più di dieci manifestazioni ogni anno;
- non può vendere articoli con prezzo unitario superiore a 100 euro;
- non può esporre merce per un valore complessivo superiore a 1.000 euro;
- deve partecipare personalmente e non può farsi sostituire;
- deve possedere il tesserino di riconoscimento;
- deve esporre il tesserino in maniera visibile;
- deve far vidimare il tesserino in occasione della manifestazione;
- deve consegnare l’elenco dei beni esposti con i relativi prezzi;
- deve esporre chiaramente i prezzi al pubblico.
Il tesserino viene rilasciato dal Comune di residenza. Per chi non risiede in Toscana, è competente il Comune nel quale si svolge la prima manifestazione alla quale si chiede di partecipare.
Il documento ha validità annuale dalla data del rilascio, è personale, non è cedibile ed è utilizzabile su tutto il territorio regionale.
O.P.I. e hobbista con tesserino: le principali differenze
| Aspetto | O.P.I. | Non professionista con tesserino |
|---|---|---|
| Significato | Operatore che vende proprie opere dell’ingegno creativo | Soggetto che vende occasionalmente beni autoprodotti di modico valore |
| Criterio principale | Originalità e creatività dell’opera | Occasionalità, autoproduzione e rispetto dei limiti regionali |
| Qualifica fiscale | Non è una qualifica fiscale | Non è una qualifica fiscale |
| Tesserino regionale | Non deriva automaticamente dalla definizione di O.P.I. | Obbligatorio nei mercatini disciplinati dall’articolo 40-bis |
| Limite di manifestazioni | Non previsto dalla definizione generale di O.P.I., ma possono esserci limiti locali | Massimo dieci manifestazioni all’anno in Toscana |
| Prezzo massimo | Non previsto in modo generale dalla definizione di O.P.I. | 100 euro per singolo articolo |
| Valore della merce esposta | Non previsto in modo generale | Massimo 1.000 euro |
| Tipologia dei prodotti | Opere proprie con carattere creativo e originale | Merci autoprodotte di modico valore |
| Produzione seriale | Può essere incompatibile con la natura creativa dell’opera | Ammessa solo nei limiti di un’attività effettivamente occasionale e non professionale |
| Accesso ai mercatini | Dipende dal regolamento e dal bando dell’evento | Consentito nei mercatini dei non professionisti con tesserino e vidimazione |
| Partita IVA | Dipende dall’abitualità effettiva dell’attività | Dipende dall’abitualità effettiva dell’attività |
Perché O.P.I. e hobbista vengono spesso confusi
La confusione nasce soprattutto dal linguaggio utilizzato nelle locandine e nei moduli di partecipazione.
Molti organizzatori definiscono genericamente O.P.I. tutti coloro che propongono oggetti handmade. Alcuni Comuni descrivono inoltre il servizio per il rilascio del tesserino come rivolto a chi vende prodotti “frutto del proprio ingegno”. [4]
Questa terminologia non deve però far dimenticare la distinzione normativa.
Un articolo può essere autoprodotto senza essere necessariamente un’opera dell’ingegno creativo. Allo stesso tempo, una vera opera artistica originale può rientrare nella disciplina delle opere dell’ingegno, ma la sua esposizione su area pubblica può comunque richiedere l’ammissione all’evento, l’autorizzazione comunale o il rispetto di uno specifico regolamento.
La dicitura utilizzata dall’organizzatore non può sostituire le disposizioni regionali e comunali applicabili.
A quali mercatini può partecipare un O.P.I.
Essere O.P.I. non attribuisce automaticamente il diritto di installare un banco su una strada, in una piazza o all’interno di qualsiasi manifestazione.
Prima di partecipare occorre verificare:
- come è stata classificata ufficialmente la manifestazione;
- quali categorie di espositori sono ammesse;
- se l’evento è un mercatino dei non professionisti;
- se esiste una specifica sezione riservata agli O.P.I.;
- quale documentazione viene richiesta dal Comune;
- chi è il soggetto responsabile della concessione del posteggio;
- se sono previsti un’autocertificazione, un tesserino o altri documenti;
- quali obblighi di sicurezza e assicurativi sono imposti.
Un O.P.I. privo di tesserino potrebbe essere ammesso a una manifestazione che preveda espressamente questa categoria, nel rispetto del regolamento locale.
Se invece l’evento è ufficialmente organizzato come mercatino dei non professionisti ai sensi dell’articolo 40-bis della normativa toscana, per partecipare è necessario possedere il tesserino.
Definirsi O.P.I. non consente quindi di aggirare il tesserino quando la manifestazione è riservata ai non professionisti riconosciuti dalla legge regionale.
Un mercatino su area privata è sempre libero?
No. Il fatto che un evento si svolga su un’area privata non significa necessariamente che sia privo di regole.
La legge toscana considera mercatini dei non professionisti anche le manifestazioni organizzate su aree private aperte al pubblico.
Occorre quindi distinguere fra:
- una vendita realmente privata e non accessibile indistintamente al pubblico;
- una manifestazione aperta al pubblico organizzata su proprietà privata;
- una fiera o manifestazione commerciale;
- un mercatino disciplinato dalla normativa regionale;
- un evento culturale con esposizione e vendita di opere.
La denominazione scelta dall’organizzatore non è sufficiente a modificare la reale natura dell’evento.
Caso concreto: creazioni handmade ripetute in piccole serie
Laura realizza borse cucite a mano, decorazioni per la casa e piccoli accessori. Produce personalmente tutti gli articoli, ma utilizza alcuni modelli ricorrenti e propone più esemplari simili.
Vorrebbe partecipare a sei mercatini durante l’anno, senza vendere stabilmente online.
In questo caso il percorso del non professionista con tesserino può essere quello più coerente, purché:
- l’attività resti realmente occasionale;
- i beni siano prodotti direttamente da Laura;
- ogni articolo non superi il prezzo di 100 euro;
- il valore complessivo della merce esposta non superi 1.000 euro;
- il mercatino sia regolarmente organizzato;
- il tesserino venga vidimato;
- siano rispettati gli obblighi relativi ai prodotti venduti.
Il fatto che gli articoli siano creativi non rende necessariamente Laura un’O.P.I. in senso giuridico. Il tesserino offre invece un inquadramento amministrativo specifico per la partecipazione occasionale ai mercatini toscani.
Caso concreto: opere artistiche originali
Marco realizza illustrazioni originali, tavole dipinte a mano e piccole sculture, tutte firmate e prodotte come pezzi unici.
Partecipa occasionalmente a esposizioni culturali nelle quali è prevista una sezione dedicata agli autori delle opere.
Le sue creazioni potrebbero presentare le caratteristiche delle opere dell’ingegno creativo. La partecipazione come O.P.I. deve però essere ammessa dall’organizzatore e risultare compatibile con il regolamento comunale e con la classificazione dell’evento.
Marco non può semplicemente installare un banco su suolo pubblico dichiarando di essere O.P.I. Deve comunque avere un titolo legittimo per utilizzare lo spazio e rispettare le prescrizioni dell’amministrazione.
Caso concreto: quando l’attività diventa abituale
Elena partecipa a mercatini quasi ogni settimana, pubblica regolarmente i prodotti sui social, accetta ordinazioni, mantiene un catalogo con prezzi fissi, acquista materiali in modo continuativo e organizza la produzione in previsione delle vendite.
Anche qualora possieda un tesserino o definisca i propri prodotti opere dell’ingegno, l’insieme di questi elementi può indicare un’attività esercitata abitualmente.
La valutazione fiscale non dipende soltanto dall’incasso annuale. Vengono considerati anche:
- regolarità delle vendite;
- sistematicità della produzione;
- ripetizione delle operazioni;
- organizzazione dei mezzi;
- promozione costante;
- disponibilità continuativa dei prodotti;
- presenza di un catalogo;
- raccolta abituale di ordinazioni;
- partecipazione frequente a eventi;
- finalità economica stabile.
In una situazione simile può diventare necessario aprire una posizione fiscale e previdenziale adeguata, verificando anche l’eventuale inquadramento come impresa artigiana o commerciale.
Il tesserino rende le vendite esenti dalle tasse?
No. Il tesserino è un documento amministrativo per la partecipazione ai mercatini, non un’esenzione fiscale.
Allo stesso modo, la definizione di O.P.I. non determina automaticamente l’esclusione dalle imposte.
Quando l’attività commerciale è realmente non abituale, l’eventuale reddito può rientrare fra i redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, previsti dall’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi. [5]
Il reddito imponibile non coincide necessariamente con tutto il denaro incassato. In linea generale viene determinato sottraendo dai corrispettivi percepiti le spese specificamente inerenti e documentate sostenute per produrli, secondo quanto previsto dall’articolo 71 del TUIR.
Per esempio, possono assumere rilevanza, quando documentabili e direttamente collegate ai prodotti venduti:
- materiali utilizzati;
- componenti;
- confezioni;
- costo di partecipazione al mercatino;
- altre spese specificamente riferibili alle vendite.
È quindi opportuno conservare ricevute, fatture di acquisto, documenti relativi ai posteggi e un riepilogo delle somme incassate.
Esiste il limite di 5.000 euro per vendere senza partita IVA?
Non esiste un limite generale di 5.000 euro che permetta automaticamente di vendere prodotti senza partita IVA.
La soglia dei 5.000 euro viene spesso citata impropriamente. Essa riguarda principalmente la franchigia contributiva prevista per determinate attività di lavoro autonomo occasionale, cioè prestazioni di servizi, e non rappresenta una soglia generale per la vendita di beni. [6]
Per stabilire se è necessaria la partita IVA occorre valutare soprattutto se l’attività viene esercitata abitualmente.
Una persona potrebbe incassare meno di 5.000 euro e svolgere comunque un’attività organizzata, continuativa e professionale. Al contrario, un’operazione isolata di importo significativo potrebbe restare occasionale, se realmente eccezionale e non inserita in un’attività stabile.
L’importo degli incassi è un elemento da considerare, ma non è l’unico e non è sempre quello decisivo.
Dieci mercatini significano automaticamente attività occasionale?
No. Il limite di dieci manifestazioni previsto in Toscana è un limite amministrativo per utilizzare il tesserino da non professionista.
Il rispetto di questo limite è importante, ma non costituisce una garanzia assoluta ai fini fiscali.
Una persona potrebbe partecipare soltanto a dieci eventi ma, nello stesso periodo:
- vendere continuativamente online;
- accettare ordini durante tutto l’anno;
- rifornire negozi;
- pubblicizzare stabilmente il proprio catalogo;
- organizzare una produzione continuativa.
In questo caso l’attività complessiva potrebbe comunque presentare caratteri di abitualità.
Occorre sempre valutare l’insieme delle attività svolte, non soltanto il numero dei mercatini.
È necessario rilasciare una ricevuta?
Il venditore occasionale non titolare di partita IVA non emette una fattura IVA come un’impresa. È comunque prudente documentare le operazioni con una semplice ricevuta o quietanza, soprattutto quando viene richiesta dall’acquirente o quando l’importo è significativo.
Una ricevuta può riportare:
- numero progressivo;
- data;
- nome, cognome e codice fiscale del venditore;
- eventuali dati dell’acquirente;
- descrizione del bene;
- importo ricevuto;
- indicazione della natura occasionale della cessione;
- firma del venditore.
Una possibile formulazione è:
“Ricevuta relativa alla cessione occasionale di un bene autoprodotto. Operazione fuori campo IVA per mancanza del requisito soggettivo di cui all’articolo 4 del D.P.R. 633/1972.”
Sui documenti non soggetti a IVA di importo superiore a 77,47 euro può essere dovuta una marca da bollo da 2 euro, salvo particolari esenzioni. [7]
La formulazione della ricevuta e il trattamento fiscale devono essere verificati in relazione alla situazione concreta, soprattutto quando le vendite iniziano a ripetersi.
Pagamenti elettronici e registrazione degli incassi
Per chi svolge vendite realmente occasionali è consigliabile mantenere una gestione semplice ma trasparente.
Può essere utile predisporre un registro personale contenente:
- data del mercatino;
- Comune e nome della manifestazione;
- numero della vidimazione del tesserino;
- beni esposti;
- incassi in contanti;
- incassi elettronici;
- spese di partecipazione;
- costo dei materiali;
- eventuali ricevute rilasciate.
L’utilizzo di un dispositivo per ricevere pagamenti con carta non trasforma automaticamente un’attività occasionale in attività d’impresa. Può però costituire, insieme ad altri elementi, un indice dell’organizzazione dell’attività.
Anche i pagamenti ricevuti tramite bonifico, app o piattaforme digitali devono essere considerati nel totale degli incassi.
Vendita online e social network
La vendita online rappresenta uno degli aspetti più delicati.
Pubblicare occasionalmente la fotografia di un oggetto e cederlo a un conoscente non equivale necessariamente alla gestione di un’attività commerciale.
Diverso è il caso di chi:
- mantiene un catalogo sempre disponibile;
- pubblica regolarmente nuovi prodotti;
- utilizza un sito con carrello;
- accetta ordini durante tutto l’anno;
- effettua campagne pubblicitarie;
- stabilisce condizioni di vendita e spedizione;
- produce sistematicamente per soddisfare le richieste.
Un negozio online permanentemente accessibile è difficilmente compatibile con il concetto tradizionale di vendita eccezionale e saltuaria.
Il possesso del tesserino per i mercatini non autorizza automaticamente a svolgere un’attività di commercio elettronico continuativa.
Sicurezza, etichettatura e conformità dei prodotti
Essere O.P.I. oppure non professionista con tesserino non esonera dal rispetto delle regole relative ai prodotti.
A seconda di ciò che viene realizzato, possono essere applicabili norme riguardanti:
- sicurezza generale dei prodotti;
- tracciabilità dei materiali;
- etichettatura dei prodotti tessili;
- giocattoli e articoli destinati ai bambini;
- prodotti elettrici;
- cosmetici;
- candele e sostanze profumate;
- oggetti destinati al contatto con gli alimenti;
- bigiotteria e presenza di sostanze vietate;
- imballaggi;
- informazioni e avvertenze per il consumatore.
Un prodotto handmade non è automaticamente escluso dagli obblighi di sicurezza.
Particolare prudenza è necessaria per giocattoli, cosmetici, prodotti alimentari, lampade, apparecchi elettrici e oggetti destinati al contatto con cibi e bevande.
Prodotti alimentari e bevande
Il regime O.P.I. e il tesserino per non professionisti non consentono automaticamente di produrre e vendere alimenti preparati in casa.
Per alimenti, bevande, liquori, conserve, dolci, miele e prodotti simili possono essere richiesti:
- requisiti professionali;
- registrazione o notifica sanitaria;
- rispetto delle norme HACCP;
- utilizzo di laboratori idonei;
- etichettatura;
- indicazione degli allergeni;
- autorizzazioni amministrative;
- adempimenti fiscali specifici.
La vendita di prodotti alimentari deve essere valutata separatamente rispetto alla disciplina generale dei manufatti creativi.
Sanzioni previste in Toscana
La partecipazione a un mercatino disciplinato dall’articolo 40-bis senza il tesserino richiesto, la mancata esposizione del documento o la presentazione di un elenco dei beni incompleto o non veritiero possono comportare sanzioni amministrative.
La normativa regionale prevede sanzioni da 250 a 1.500 euro per alcune violazioni e, in determinati casi, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. [8]
È quindi importante non basarsi soltanto sulle indicazioni informali dell’organizzatore, ma verificare che la manifestazione sia regolarmente autorizzata e che la documentazione richiesta sia corretta.
Come scegliere tra O.P.I. e tesserino
Prima di iscriversi a un mercatino è utile rispondere a queste domande:
- Il prodotto è realmente originale e creativo oppure è principalmente un manufatto ripetibile?
- L’articolo è stato interamente prodotto o trasformato dal venditore?
- La manifestazione è classificata come mercatino dei non professionisti?
- Il bando ammette espressamente gli O.P.I.?
- Il Comune richiede il tesserino?
- Quante manifestazioni sono già state effettuate durante l’anno?
- Le vendite avvengono anche online o su ordinazione?
- Esiste un catalogo stabile?
- La produzione viene organizzata continuativamente?
- I prodotti rispettano le norme di sicurezza e di etichettatura?
Quando il regolamento non è chiaro, è consigliabile chiedere una risposta scritta al Comune o al SUAP, specificando:
- tipo di prodotto;
- tecnica utilizzata;
- modalità di produzione;
- carattere unico o seriale;
- frequenza delle vendite;
- caratteristiche della manifestazione.
Domande frequenti
O.P.I. e hobbista sono sinonimi?
No. Nel linguaggio comune vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma l’O.P.I. viene individuato principalmente dalla natura creativa e originale delle opere, mentre il non professionista con tesserino è una figura disciplinata dalla normativa regionale sui mercatini.
Esiste un tesserino nazionale O.P.I.?
Non esiste un unico tesserino nazionale che attribuisca automaticamente la qualifica di O.P.I. Alcuni Comuni possono prevedere comunicazioni, dichiarazioni, registrazioni o documenti locali.
Il tesserino toscano vale in tutta la regione?
Sì. Il tesserino ha validità annuale dalla data di rilascio e può essere utilizzato su tutto il territorio toscano, nel rispetto delle vidimazioni e del limite massimo di manifestazioni.
Un O.P.I. può partecipare a più di dieci eventi?
Il limite di dieci manifestazioni riguarda il regime toscano dei non professionisti con tesserino. Un evento che ammette autonomamente gli O.P.I. può seguire regole differenti. Una partecipazione frequente e organizzata può però far emergere il carattere abituale dell’attività, con conseguenze fiscali e amministrative.
Posso avere il tesserino anche se realizzo opere creative?
In linea generale, una persona che produce beni propri e possiede i requisiti regionali può richiedere il tesserino. Per ogni manifestazione deve però utilizzare il percorso amministrativo previsto dal relativo bando e non può invocare alternativamente la qualifica di O.P.I. soltanto per evitare la vidimazione o il conteggio delle presenze.
Basta scrivere “O.P.I.” sul banco?
No. Una dichiarazione personale non dimostra automaticamente che i prodotti siano opere dell’ingegno creativo e non costituisce un’autorizzazione all’occupazione o all’utilizzo dello spazio.
L’organizzatore può decidere chi è O.P.I.?
L’organizzatore può selezionare gli espositori e verificare la corrispondenza dei prodotti al tema dell’evento. Non può però derogare alle leggi regionali, alle autorizzazioni comunali o agli obblighi fiscali.
Conclusioni
O.P.I. e hobbista con tesserino rappresentano due concetti differenti, anche se nella pratica possono sovrapporsi.
L’O.P.I. vende direttamente proprie opere con un effettivo carattere creativo e originale. Il non professionista con tesserino partecipa occasionalmente ai mercatini toscani entro limiti precisi di valore, numero di manifestazioni e modalità di esposizione.
Nessuna delle due definizioni costituisce automaticamente un’esenzione fiscale o permette di vendere senza limiti.
Per operare correttamente occorre verificare contemporaneamente:
- natura dei prodotti;
- normativa regionale;
- regolamento comunale;
- classificazione del mercatino;
- frequenza delle vendite;
- organizzazione dell’attività;
- gestione fiscale degli incassi;
- sicurezza e conformità dei prodotti.
La regola più importante è osservare l’attività nel suo complesso. Quando produzione, promozione e vendite diventano regolari, coordinate e ripetitive, definirsi hobbista oppure O.P.I. potrebbe non essere più sufficiente per considerare l’attività occasionale.
Fonti e approfondimenti
Per approfondire le differenze tra O.P.I., opere dell’ingegno creativo e non professionisti con tesserino, è possibile consultare le seguenti fonti ufficiali.
Regione Toscana – Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del commercio della Toscana, con la disciplina dei mercatini dei non professionisti contenuta nell’articolo 40-bis:
https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?dl_a=y&dl_t=text%2Fxml&idx=tit2&urndoc=urn%3Anir%3Aregione.toscana%3Alegge%3A2018-11-23%3B62
Regione Toscana – Testo completo della Legge regionale n. 62/2018 in PDF
https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/class/download_doc.php?file_path=legge%2F2018%2Flegge_2018_62_s3%2Flegge_2018_62_s3_v1.pdf
Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015
Chiarimenti sulla vendita delle opere dell’ingegno creativo e sulla distinzione rispetto alla normale produzione artigianale:
https://www.mimit.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/risoluzione-n-224879-del-5-novembre-2015-opere-dellingegno-creativo-quesito
MIMIT – Testo integrale della Risoluzione n. 224879 in PDF
https://www.mimit.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/224879varie.pdf
Normattiva – Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Normativa nazionale sul commercio, contenente l’esclusione per chi vende proprie opere d’arte e opere dell’ingegno creativo:
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=098G0143&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-24&qId=&tipoDettaglio=multivigenza
Normattiva – Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore
Definizione e tutela delle opere dell’ingegno aventi carattere creativo:
https://www.normattiva.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/CONSOLIDATED
Comune di Prato – Mercatini dei non professionisti
Informazioni sul rilascio e sull’utilizzo del tesserino, sui limiti di prezzo e sul numero massimo di manifestazioni:
https://www.comune.prato.it/it/servizi/cultura-tempo-libero/mercatini-fierucole/mercatini-non-professionisti/archivio6_0_534.html
Comune di Firenze – Rilascio del tesserino per non professionisti
Procedura, requisiti e documentazione necessaria per richiedere il tesserino:
https://servizi.comune.fi.it/servizi/rilascio-dei-tesserini-per-hobbisti
Normattiva – Articolo 67 del D.P.R. 917/1986, TUIR
Disciplina dei redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.presidente.repubblica%3A1986-12-22%3B917~art67%21vig=
Normattiva – Articolo 71 del D.P.R. 917/1986, TUIR
Determinazione del reddito attraverso la differenza tra somme percepite e spese specificamente inerenti:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1986-12-22%3B917~art71-com3=
Normattiva – Articolo 4 del D.P.R. 633/1972
Definizione dell’esercizio abituale di attività d’impresa ai fini IVA:
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.articolo.numero=4&atto.codiceRedazionale=072U0633&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1972-11-11
INPS – Contributi dei lavoratori autonomi occasionali
Approfondimento sulla franchigia contributiva di 5.000 euro, che riguarda il lavoro autonomo occasionale e non costituisce una soglia generale per la vendita occasionale di prodotti:
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49893.i-contributi-dei-lavoratori-autonomi-occasionali.html
Normattiva – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Normativa generale relativa all’imposta di bollo applicabile anche a determinate ricevute e quietanze:
https://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0642/CONSOLIDATED/20181231
Nota informativa: il contenuto ha finalità divulgativa e riguarda principalmente la normativa applicabile in Toscana. Regolamenti, modulistica e interpretazioni possono variare in base al Comune e al tipo di manifestazione. Per situazioni concrete è opportuno rivolgersi al SUAP competente e a un commercialista.

